I Consorzi irrigui e di Miglioramento fondiario associati alla Federazione costituiscono una realtà estremamente peculiare della provincia di Trento, della sua storia e della sua autonomia. Ogni consorzio, generalmente di antica fondazione e radicato nella propria comunità (comune o frazione che sia), ha infatti una propria interna organizzazione democratica, che prevede un organo assembleare e un Consiglio direttivo, composto da associati del Consorzio. Si tratta quindi di organi di autogoverno del territorio, che, insieme alle A.S.U.C., ben rappresentano le tradizioni trentine in questo campo e sono degni eredi delle antiche Carte di Regola di origine feudale. Complessivamente, i consorzi gestiscono attualmente oltre un quarto del territorio provinciale e oltre il 78% della superficie irrigata della provincia, con costanti investimenti in infrastrutture e manutenzione. In questo modo la Provincia Autonoma di Trento può attualmente vantare una delle irrigazioni più moderne d'Italia, con la parte del leone rappresentata dall'irrigazione localizzata a goccia, gestita tramite sistemi di automazione e controllo.
Statuto sociale della "Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario Societa' Cooperativa Consortile"
Considerato lo scopo mutualistico della Cooperativa, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Società ha come oggetto:
La Società può inoltre compiere tutte le attività analoghe, affini o annesse alle precedenti, nonché operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionali o utili al perseguimento dell'oggetto sociale.
La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed
i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1, Legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio d'Amministrazione determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sovrapprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella Cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della Cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.
I soci hanno diritto di:
L'elettorato passivo ed i diritti di cui al punto a) potranno essere esercitati qualora il socio sia iscritto al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
Gli obblighi di cui al punto f) sono deliberati dall'assemblea dei soci.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
L'esclusione del socio diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci e determina la risoluzione dei rapporti mutualistici.
Il patrimonio della Società è costituito:
L'esercizio va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
Sono organi della Società:
L'Assemblea ordinaria:
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei soci anche per delega.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce il numero dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione e li nomina scegliendoli tra gli amministratori.
I membri del Comitato per il controllo sulla gestione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e non possono essere membri del Comitato Esecutivo. Ad essi non possono essere attribuite deleghe o cariche particolari, né essi possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione dev'essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.
I membri del Comitato per il controllo sulla gestione durano in carica un triennio e sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.
Il Comitato per il controllo sulla gestione:
Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. I membri del Comitato per il controllo sulla gestione devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.